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Daspo emessi nei confronti di tifosi ospiti e locali

Written by on 21/12/2023

Daspo emessi nei confronti di tifosi ospiti e locali

Il provvedimento è stato deciso dal Questore della provincia di Perugia, Fausto Lamparelli

21/12/2023

daspo tifosi

Agenti della Polizia di Stato mentre presidiano l'accesso allo Stadio 'Renato Curi' di Perugia

La Polizia di Stato di Perugia ha emesso sei provvedimenti di DASPO nei confronti di altrettanti tifosi che lo scorso 10 settembre e 12 novembre, nel corso delle partite di calcio Perugia – Pescara e Perugia – Gubbio, valevoli per il campionato nazionale di calcio di Serie C, si sono resi responsabili dell’accensione di alcuni fumogeni (nel settore riservato alla tifoseria ospite e locale) e del lancio di un seggiolino all’interno dello Stadio Renato Curi di Perugia, in prossimità del terreno di gioco.

Grazie alle indagini e all’attenta visione delle immagini del sistema di videosorveglianza nonché alle riprese effettuate dalla Polizia Scientifica, il personale della DIGOS è risalito all’identità dei tifosi responsabili. La gravità delle condotte, la presenza di altri tifosi nei settori in cui sono stati accesi i fumogeni, la vicinanza ai calciatori nel punto in cui è stato lanciato il seggiolino e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno indotto il Questore a emettere, nei confronti dei soggetti coinvolti, i provvedimenti di DASPO.

I provvedimenti, vieteranno ai tifosi identificati l’accesso alle manifestazioni sportive di calcio, di Coppa Italia, di coppe internazionali, di campionato per un periodo che varia da uno a due anni tenuto conto della gravità delle singole condotte.

Ai destinatari dei provvedimenti sarà, altresì, interdetto (a partire da due ore prima e sino a due ore dopo la conclusione della manifestazione sportiva) l’accesso e lo stazionamento in un’area ricompresa in quattrocento metri di distanza dai luoghi antistanti lo stadio, le stazioni ferroviarie interessate dall’arrivo o dalla partenza dei tifosi, i parcheggi pubblici serventi gli impianti sportivi, i luoghi di allenamento e i ritiri delle squadre di calcio, nonché, in un’area ricompresa in duecento metri di distanza dagli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni. L’eventuale violazione del divieto potrà essere punita con la pena di reclusione da uno a tre anni e con la multa da diecimila a quarantamila euro.

 


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