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Tar dell’Umbria, dichiarato inammissibile il ricorso sul vaccino

Written by on 24/09/2021

Tar dell’Umbria, dichiarato inammissibile il ricorso sul vaccino

I giudici umbri bocciano il ricorso presentato da oltre un centinaio di professionisti e operatori sanitari

24/09/2021

Medici in corsia

Medici in corsia

Il Tar dell’Umbria ha dichiarato inammissibile il ricorso sul vaccino presentato da oltre un centinaio di esercenti professioni e operatori sanitari, impegnati in strutture pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e negli studi professionali contro le due Usl umbre in relazione all’obbligo di vaccinazione per il Covid alla quale nessuno si è sottoposto.

Ricorso inammissibile

In particolare i professionisti chiedevano l’annullamento di tali atti, “previa la loro sospensione cautelare“, sostenendone l’illegittimità “per molteplici ragioni”. I giudici amministrativi hanno però accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso avanzata dall’avvocato Siro Centofanti che ha rappresentato l’Usl Umbria 2. “Il legale – si legge nella sentenza – ha tra l’altro evidenziato la mancanza della specifica indicazione degli atti amministrativi impugnati, il numero identificativo, la data, il loro oggetto specifico e il singolo destinatario e la mancanza di indicazioni in ordine allo specifico status di ciascuno dei ricorrenti rispetto all’Azienda sanitaria. L’avvocato Centofanti ha inoltre sostenuto “il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla controversia introdotta dai 21 ricorrenti che risultano essere dipendenti dell’Ausl Umbria 2, oltre che dagli eventuali altri legati da rapporto di lavoro dipendente con l’Ausl Umbria 1, con altre aziende sanitarie non umbre o con qualsiasi altro datore di lavoro pubblico o privato, essendo tale controversia soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario”. Il Tar ha ritenuto “fondate” le eccezioni preliminari. “I ricorrenti – è detto tra l’altro nella sentenza – impugnano cumulativamente diversi atti adottati da diverse amministrazioni. Detta circostanza sarebbe già da sola sufficiente per escludere l’ammissibilità dell’unico ricorso proposto, dal momento che non può ravvisarsi, tra gli atti qui impugnati delle due Amministrazioni resistenti, la connessione oggettiva che deriva dall’unicità della sequenza procedimentale o dell’azione amministrativa”. Al termine di una articolata disamina tecnica del ricorso, il Tar dell’Umbria ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.


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