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Settant’anni dalla Costituzione, le tante ‘fake news’ da sfatare

Written by on 02/05/2018

Settant’anni dalla Costituzione, le tante ‘fake news’ da sfatare

02/05/2018

costituzione italiana

La prima pagina della Costituzione della Repubblica Italiana

Diego Piergrossi*
L’Unione Giuristi Cattolici Italiani della Sezione di Terni ha affrontato con un seminario giuridico destinato agli allievi degli ultimi anni degli Istituti superiori ‘Cesi’ e ‘Casagrande’ di Terni il tema dei “70 anni dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana: 1948-2018” con un taglio non solo celebrativo dei valori introdotti con la Carta del 1948, ma diretto principalmente allo smascheramento delle fake news, delle false nozioni trasmesse dai mass media e strumentalizzate dai vari partiti politici sul funzionamento dell’ordinamento repubblicano.

Si è evidenziato, tra le tante nozioni false, in particolare:

1) come non sia corretta, sotto un profilo giuridico costituzionale italiano, l’espressione ‘seconda repubblica’ o ‘terza repubblica’ (quest’ultima sarebbe sorta a seguito delle elezioni del 4 marzo 2018). Il definire ‘seconda, terza, quarta, quinta repubblica’ è una tradizione politico-costituzionale francese (in Francia sono alla 5^ Repubblica) per indicare un rilevante cambio costituzionale/istituzionale, tradizione che non si trova seguita da altri Stati europei: dal 1948 ad oggi non vi è stato nel nostro Paese nessun cambio costituzionale/istituzionale che giustifichi l’utilizzo dell’espressione francese di una Seconda, o, addirittura di una Terza repubblica. Negli anni novanta non ci fu nessuna trasformazione della forma di governo, che restò parlamentare, come previsto dalla Costituzione. Gli articoli 1, 55 , 83, 92, 94 e 139 della Carta Costituzionale, ad oggi, non sono mai stati oggetto di revisione, si passò solo da un sistema proporzionale a uno spurio con un premio di maggioranza. Nulla di paragonabile, per esempio, con il passaggio della Francia dalla Terza repubblica alla Quarta, che avvenne nel 1946 con una Costituzione parlamentare che sostituì il regime collaborazionista di Vichy, che aveva di fatto sostituito la Terza Repubblica insediatasi dopo la guerra franco-prussiana nel 1871. In altri termini, in Italia negli anni novanta c’è stato un indubbio cambiamento all’interno del sistema politico, ma non un cambiamento del sistema politico, come avvenuto in Francia.

2) Come sia assolutamente falso e pericoloso scrivere e diffondere, come è stato fatto da molte delle principali testate, affermazioni quali ‘Quarto Governo non eletto dal popolo’. In questo modo si comunica a tutto il popolo, specificatamente a quello più fragile e meno istruito, che a capo degli ultimi governi vi siano stati degli impostori che hanno occupato illegittimamente le istituzioni. Una affermazione falsa visto che Costituzione all’articolo 1 attribuisce al popolo la sovranità, precisando però subito che il suo esercizio si realizza ‘nelle forme e nei limiti della Costituzione’ e l’articolo 92, appunto, prevede che sia il Presidente della Repubblica – e non gli elettori – a nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri. Articolo 92: “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”.

3) Come sia assolutamente falsa l’equivalenza ‘casta politica = immunità parlamentare’. E’ decisamente pericoloso per la democrazia ridurre l’immunità alle sole opinioni politiche espresse e non ad altre fattispecie, sull’assunto che sia un istituto inutile per i parlamentari onesti. Al contrario l’immunità parlamentare costituisce uno dei capisaldi delle moderne democrazie e ciò per almeno due motivazioni:

a) L’immunità parlamentare era stata prevista dai Padri Costituenti (nell’articolo 68) nella Costituzione perché essi stessi avevano subito sulla loro pelle le conseguenze del regime fascista e ben sapevano cosa significasse non aver libertà di espressione e di voto in un paese dal partito unico. L’inviolabilità, poi, era un presupposto essenziale per un parlamentare. Gli arresti dei membri di opposizione, con il pretesto di violazione di norme penali ordinarie, furono il primo passo verso il regime fascista che fece piombare l’Italia in 20 anni di dittatura. Assicurare maggior protezione dall’azione giudiziaria era fondamentale in un paese che aveva visto troppi prigionieri politici morire per mano dei fascisti o nei campi di concentramento (secondo i dati de ‘Il Libro della Memoria’, edito da Mursia, 23.826 italiani – 22.204 uomini e 1.514 donne – furono deportati nei lager nazisti per motivi politici: di questi ben 10.129 furono uccisi). Come abbiamo già detto, un paese è libero se sono liberi i suoi rappresentanti politici, di maggioranza e di opposizione: in una democrazia tutti hanno il diritto di poter esprimere i propri pensieri e votare secondo coscienza senza essere incriminati. I nostri Padri Costituenti, con la formulazione originaria dell’articolo 68, vollero prevenire (attraverso il superamento dell’articolo 51 dello Statuto Albertino) qualunque ritorno a sistemi dittatoriali o totalitari .

b) L’immunità parlamentare concretizza il bilanciamento tra i tre poteri fondamentali dello Stato: il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario, ove, infatti non vi fosse tale immunità gli altri due poteri risulterebbero potenzialmente subordinati al potere giudiziario. Ed è proprio questo che alcuni giuristi hanno denunciato sia avvenuto con la Legge Costituzionale n.3/1993 che ha fortemente ridotto, sull’onda emotiva della famosissima inchiesta ‘Mani Pulite’, l’immunità parlamentare come definita dai Padri Costituenti.

4) Come sia assolutamente falsa l’equivalenza ‘casta politica = assenza di vincolo di mandato’, e ancor di più l’assunto che tale divieto limiti la democrazia. In realtà è proprio vero il contrario: il divieto del mandato imperativo o del vincolo del mandato fu introdotto proprio a seguito della Rivoluzione Francese in funzione democratica in opposizione a quanto imposto dall’Ancien Regime, che disponeva che tutto il potere fosse concentrato in poche persone. Il divieto sancito nell’articolo 67 nella nostra Costituzione, è presente in quasi tutti i sistemi costituzionali nei paesi che hanno una democrazia cosiddetta rappresentativa (manca solo in Portogallo, a Panama, in Bangladesh e in India) ed è motivato dalla circostanza che una forza politica rappresenta sempre gli interessi particolari di una parte dei cittadini (talvolta, inconsapevolmente, di pochi), e questi interessi possono non coincidere con il bene comune del Paese. Si apre la strada, cioè, alla dittatura di pochi che, impossessatisi dei vertici di una forza politica, minaccino o ricattino i parlamentari al fine di ottenere vantaggi personali. Invece, cosa dispone il divieto di mandato imperativo? Prevede che ogni parlamentare eletto rappresenti la nazione, ovvero, che pur rispettando il mandato particolare che gli è stato conferito con le elezioni, si faccia garante e custode degli interessi di tutti i cittadini del Paese, nel senso che sia libero di non partecipare all’approvazione di leggi che siano in contrasto con la sua coscienza, magari perché palesemente contrarie al bene collettivo. Una tutela per la democrazia che i Padri Costituenti avevano introdotto memori dell’esperienza del fascismo. Chi è eletto risponde ai cittadini, non al suo partito. Il vero problema attuale si fonda, invece, sul susseguirsi di leggi elettorali che impediscono di fatto l’esercizio della scelta da parte dei cittadini dei parlamentari da eleggere, risultando attualmente e prevalentemente tale scelta operata dalle Segreterie dei Partiti.

5) Come sia assolutamente falsa l’equivalenza ‘casta politica =indennità parlamentare’ e pericoloso l’assunto che lo definisce ‘odioso privilegio’, per cui occorrerebbe ritornare allo Statuto Albertino che, all’articolo 50, disponeva ‘l’assoluta gratuità delle funzioni di Senatore e Deputato’. Le indennità, al contrario, sono state previste fin dalla Rivoluzione Francese per permettere a tutti i cittadini, anche ai più poveri – non solo ai Nobili ed ai ricchi Borghesi – di partecipare alla cura del proprio paese. Viceversa, ove non fossero previste indennità adeguate, potrebbero permettersi di divenire Deputato o Senatore solo gli appartenenti alle classe privilegiate che non hanno problemi economici, né di sostenersi con una retribuzione (è chiaro che nello Statuto Albertino, dove Deputati e Senatori erano in gran parte Nobili e/o Capitalisti, fosse da considerasi solo un onore occuparsi della Res Publica). L’indennità, inoltre, dovrà essere anche adeguata, poiché altrimenti le personalità migliori sarebbero, per lo stesso motivo, portate ad indirizzarsi altrove e rimarrebbe a guidare la nazione solo chi non ha avuto la capacità di trovare altra occupazione. Il problema italiano, dunque, non è l’esistenza di un’indennità e nemmeno della sua quantificazione, ma sta nei privilegi ulteriori che nel tempo si sono accumulati e che invece dovrebbero essere ridefiniti sulle condizioni economiche del Paese che rappresentano. In altre termini, occorrerebbe non abbattere tali indennità con i rischi appena evidenziati, ma riequilibrarle sulla media delle indennità complessive dei parlamentari degli stati europei più affini.

Con iniziative come questa – che saranno ripetute anche nei Licei ternani nel prossimo anno scolastico 2018/2019 -l’UGCI Terni intende promuovere una alfabetizzazione costituzionale degli studenti, prossimi maggiorenni e dunque prossimi elettori, volta a formare cittadini che conoscono le istituzioni e quindi soggetti liberi e non oggetto di manipolazioni informative operate da possibili oligarchie che detengono i mezzi di informazione (sia tradizionali, sia digitali).

*Presidente Unione Giuristi Cattolici Italiani Terni


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