La delibera impugnata
“Ferma restando l’autonomia del potere di valutazione e apprezzamento spettante all’organo di autogoverno, la delibera contestata non giustifica adeguatamente il peso determinante assegnato alla partecipazione del ricorrente a talune conversazioni telefoniche (chat) con altri magistrati, taluni dei quali poi sottoposti a procedimenti disciplinari, senza spiegare la decisiva preponderanza di tale fatto rispetto agli altri indicatori, tutti largamente, positivi emersi dall’istruttoria. Considerato, inoltre, che la delibera impugnata evidenzia una palese contraddittorietà, poiché lo stesso Csm, nella delibera 13 gennaio 2021, di archiviazione del procedimento di trasferimento avviato nei confronti dell’appellante, ha affermato, che i contenuti delle citate chat non risultano idonei a determinare ‘anche in astratto un appannamento della funzione di Procuratore della Repubblica di Terni’ e ‘incidere in alcun modo sull’ufficio che dirige’”.